La Corte costituzionale tedesca si pronuncia sul suicidio assistito (URTEIL VOM 26. FEBRUAR 2020 – 2 BVR 2347/15)

  1. a) Il generale diritto di personalità (art. 2 c. 1 in combinato con l’art. 1 c. 1 GG) comprende come espressione dell’autonomia personale un diritto all’autodeterminazione a morire.
  2. b) La decisione del singolo, di porre fine alla sua vita secondo la sua concezione della qualità della vita e la sensatezza della propria esistenza, è in principio da rispettare come atto di autonoma autodeterminazione.
  3. c) La libertà di togliersi la vita include anche la libertà di cercare un aiuto di terzi per realizzare questo fine e di avere diritto all’aiuto, se questo gli viene offerto.
  4. Anche provvedimenti statali che sviluppano un effetto mediato o fattuale, possono pregiudicare i diritti fondamentali e devono perciò essere giustificati in modo sufficiente dal punto di vista del diritto costituzionale. Il divieto del pragmatico incitamento al suicidio sancito nell’art. 217 del codice penale rende di fatto impossibile a coloro che vogliano suicidarsi di beneficiare dell’aiuto al suicidio da loro scelto e (a loro) pragmaticamente offerto.
  5. a) Il divieto dell’incitamento al suicidio è da valutare alla stregua del criterio di proporzionalità
  6. b) Per la verifica di ragionevolezza (della pretesa) va considerato che la regolamentazione del suicidio assistito si pone in un contesto di tensione con diversi aspetti della tutela fornita dal diritto costituzionale. Il rispetto del diritto fondamentale all’autodeterminazione che comprende anche il diritto ad autodeterminarsi sulla fine della propria vita  di chi si decide secondo la propria responsabilità di mettere fine alla propria esistenza e a tal fine cerca un aiuto, entra in collisione con l’obbligo dello Stato,  di proteggere l’autonomia di chi vuole suicidarsi e, al riguardo, anche il bene giuridico alto della vita.
  7. L’alto rango, che la costituzione attribuisce all’autonomia ed alla vita, è in principio idoneo a giustificare l’effettiva tutela preventiva di essa anche con i mezzi del diritto penale. Se l’ordinamento giuridico punisce determinate forme di suicidio pericolose per l’autonomia, deve assicurare che malgrado il divieto resta aperto, nel singolo caso, l’accesso all’aiuto al suicidio deliberatamente prestato.
  8. Il divieto dell’incitamento al suicidio di cui all’art. 217 cod. pen. Riduce le possibilità di un suicidio assistito in una dimensione tale che al singolo di fatto non residua alcuno spazio per la garanzia della sua libertà protetta dal diritto costituzionale.
  9. Nessuno può essere obbligato, a prestare aiuto al suicidio.

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