Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in particolare quando il ricorso appaia prima facie infondato. In particolare, il litisconsorzio necessario in materia tributaria ha disciplina autonoma rispetto a quella del codice di procedura civile, perché l’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce, come l’art. 102 c.p.c., una norma in bianco, ma individua espressamente nella inscindibilità della causa, determinata dall’oggetto del ricorso, il presupposto per l’operatività dell’istituto e colloca il litisconsorzio in una dimensione esclusivamente processuale, in quanto strutturalmente (e strettamente) collegato alla domanda proposta in giudizio.
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