La CEDU sul sequestro di oggetti non qualificati come prove. (CEDU, sez. III, sent. 17 dicembre 2019, ric. n. 7896/15 – 48168/17)

La Corte EDU si pronuncia in tema di sequestri a seguito di due diversi procedimenti penali. I richiedenti sostengono che le misure per sequestrare le loro proprietà e la detenzione di alcuni oggetti da parte delle autorità russe hanno violato il loro diritto al godimento pacifico delle loro proprietà previsto dall’articolo n. 1 del protocollo n. 1 Conv. che sancisce: “Ogni persona fisica e giuridica ha il diritto al godimento pacifico dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”

Il governo russo, da parte sua, sostiene che il proseguimento dei sequestri e la detenzione continuativa della proprietà fossero necessari e giustificati durante le indagini penali.
I giudici ribadiscono che il sequestro di oggetti ai fini dei procedimenti penali equivale a un’interferenza relativa alla regolamentazione dell’uso della proprietà. L’art. n. 1 del prot. n. 1 Conv. non proibisce i sequestri di proprietà nel contesto di procedimenti penali. Tuttavia, per soddisfare i requisiti inerenti ad esso, il sequestro, deve essere previsto dalla legge nazionale, perseguire uno scopo legittimo ed essere proporzionato allo scopo perseguito.

Aggiunge la Corte che oggetti e documenti sequestrati dalle autorità giudiziarie nel contesto di un’indagine penale, ma non qualificati come prove, devono essere restituiti alle persone cui appartengono. Se inizialmente non è stato indicato dalla legge un termine per tale restituzione, essa deve essere effettuata in conformità con il “termine ragionevole di procedura” e tali oggetti devono essere restituiti entro cinque giorni dalla decisione che dichiara altri oggetti come prove. La perdurante detenzione è risultata essere aggravata dal fatto che essa mancava di uno scopo legittimo in quanto, né le autorità interne, né il governo hanno avanzato l’esistenza di un obiettivo che richiedesse la conservazione di oggetti non qualificati come prove.

Ciò detto, la Corte, non riuscendo a discernere alcuna ragione giustificatrice di una tale detenzione per quasi tredici anni, ha dichiarato la violazione dell’ art. n. 1 del prot. n. 1 della Conv..

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