L’interesse ad agire permane anche a seguito del superamento della prova concorsuale alla quale si è stati ammessi con riserva (Consiglio di stato, sez. III, sent. 29 ottobre 2019, n. 7410)

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’ammissione con riserva alle prove di un concorso, consentita mediante apposito provvedimento cautelare, anche quando il concorrente abbia superato positivamente tali prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento interinale che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all’esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l’effettività della tutela giurisdizionale.

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