L’assorbimento del Corpo forestale da parte dell’Arma dei Carabinieri, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 10 luglio 2019, “oltre a consentire economie di scala, non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti rispetto alla situazione preesistente e tende anzi – nella prospettiva del legislatore – a incrementare l’efficienza e l’efficacia nell’esercizio delle funzioni conseguentemente trasferite”; in questa prospettiva la previsione del transito di un contingente di personale verso altre forze di polizia non produce una dispersione di professionalità dato che si tratta di un contingente limitato e comunque si tratta di transito che riguarda unitariamente funzioni attribuite al corpo soppresso e personale adibito a tali funzioni. In forza di ciò, il provvedimento che dispone l’assegnazione di ex dipendenti della Guardia forestale all’Arma dei Carabinieri deve ritenersi legittimo, non sussistendo alcuna violazione né della Carta fondamentale dell’Unione europea né della convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
venerdì, Ott 16, 2026
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