La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi circa la possibilità di riconoscere il diritto all’indennizzo di cui alla L. 210 del 1992 in presenza di vaccinazioni non qualificabili come obbligatorie ai sensi della detta legge. Più nello specifico, davanti ad una richiesta di indennizzo per danni derivati da vaccinazioni contro l’epatite A, la Corte non ha ritenuto di poter operare una interpretazione costituzionalmente conforme della legge 210/1992, al fine di concedere eventuali rimedi indennitari per danni da vaccinazioni consigliate a seguito di campagne di politica sanitaria. La Corte nelle proprie argomentazioni richiama precedenti pronunce della Consulta esistenti sul punto, ribadendo come le stesse avessero ritenuto estensibili indennizzi solo per danni derivanti da un elenco specifico di vaccinazioni, tra cui non vi sarebbe l’epatite A, e come non vi sia ancora una interpretazione chiara e univoca circa l’assimilazione delle vaccinazioni definibili “raccomandate” a quelle espressamente riconosciute come obbligatorie. Pertanto, La Sezione Lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., circa il diritto fondamentale alla salute, nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antiepatite A.
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