La Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU per l’eccessiva durata di un procedimento penale proseguito per oltre sette anni e conclusosi con l’archiviazione, benché la ricorrente non si fosse costituita parte civile né avesse esperito un’autonoma azione in sede civile nelle more delle indagini. A tal fine la i giudici europei, discostandosi dall’orientamento seguito dalla Corte di Cassazione secondo cui il risarcimento per l’eccessiva durata del processo penale non spetta a colui che non sia parte processuale, hanno accolto una nozione più ampia di “parte”, statuendo che il rispetto dell’art. 6 della Convenzione va assicurato indipendentemente dalla costituzione civile e dalla eventuale presenza di mezzi di tutela alternativi.
Post correlati
Dichiarata illegittima l’automatica applicazione della misura cautelare personale più afflittiva nei casi di non fattibilità tecnica delle particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.(Cass. Pen., sez. V, 29 gennaio 2025 – 28 febbraio 2025, n. 8379 )
12 Marzo 2025
La Corte di Cassazione si pronuncia sulle verifiche demandate all’Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione nei casi di mandato di arresto emessi dal Regno Unito (Cass. Pen., sez. VI, 28 febbraio 2025 – 3 marzo 2025, n. 8851)
12 Marzo 2025
Secondo la Cassazione le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 2 marzo 2025, n. 5496)
12 Marzo 2025
Le Sezioni Unite della Cassazione riconoscono il risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco (Cassazione Civile, ord. 6 marzo 2025, n. 5992)
12 Marzo 2025
In tema di configurabilità di un “diritto quesito” alla volumetria aggiuntiva oggetto di condono in caso di approvazione del PUG (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 febbraio 2025, n. 1158)
12 Marzo 2025