La Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU affermando che la videosorveglianza di un dipendente sul posto di lavoro deve essere considerata come una notevole intrusione nella vita privata del dipendente e se non giustificata da esigenze previste dalla legge costituisce senz’altro un’interferenza ai sensi dell’articolo 8. In particolare, la Corte ha osservato che, secondo le difese del Governo, la videosorveglianza è stata introdotta nel presente caso per garantire la sicurezza degli edifici e delle persone e per la sorveglianza dell’insegnamento, ma tale esigenza non è uno dei motivi per giustificare l’introduzione della videosorveglianza secondo i termini di legge. Il governo inoltre non ha fornito alcuna prova contraria a tale proposito né ha dimostrato di aver preso in considerazione qualsiasi altra misura come alternativa in precedenza.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024