La Corte di Strasburgo ha dichiarata la violazione dell’articolo 8 della Convenzione da parte dello Stato italiano nella parte in cui le autorità nazionali non hanno adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli per facilitare l’incontro tra il padre e suo figlio, ostacolato dalla madre, al fine di garantire al ricorrente il mantenimento una relazione affettiva e familiare nell’ interesse di entrambi. Per la Corte è dovere delle autorità nazionale assumere decisioni rapide dinanzi a tale atteggiamento, il rischio di un ritardo nell’agire dello Stato lede inevitabilmente il diritto alla vita familiare.
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