Il ritardo impiegato dalle autorità nazionali per conformarsi alla sentenza emessa nell’ambito della procedura Pinto, con la conseguente necessità di avviare una procedura esecutiva integra una violazione della Convenzione. Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha constatato che la somma riconosciuta è stata versata più di sei mesi dopo il deposito della decisione emessa nel quadro della procedura Pinto nella cancelleria della corte d’appello di Campobasso e alla luce dei criteri stabiliti nelle sentenze Simaldone c. Italia (n. 22644/03, 31 marzo 2009), e Gaglione e altri c. Italia (nn. 45867/07 e altri, 21 dicembre 2010), ha ritenuto che tale ritardo costituisca una violazione dell’articolo 6, co. 1 della Convenzione.
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