La Corte EDU ha condannato l’Italia per la violazione degli articoli 2, 3 e 14 della Convenzione, in quanto le autorità italiane non agendo tempestivamente mediante l’adozione di adeguate misure di protezione della ricorrente, vittima di violenza domestica, hanno determinato una situazione di impunità, che ha favorito la reiterazione delle condotte violente del marito determinando il tentato omicidio della donna e all’omicidio del figlio della stessa.
Post correlati
Dichiarata illegittima l’automatica applicazione della misura cautelare personale più afflittiva nei casi di non fattibilità tecnica delle particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.(Cass. Pen., sez. V, 29 gennaio 2025 – 28 febbraio 2025, n. 8379 )
12 Marzo 2025
La Corte di Cassazione si pronuncia sulle verifiche demandate all’Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione nei casi di mandato di arresto emessi dal Regno Unito (Cass. Pen., sez. VI, 28 febbraio 2025 – 3 marzo 2025, n. 8851)
12 Marzo 2025
Secondo la Cassazione le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 2 marzo 2025, n. 5496)
12 Marzo 2025
Le Sezioni Unite della Cassazione riconoscono il risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco (Cassazione Civile, ord. 6 marzo 2025, n. 5992)
12 Marzo 2025
In tema di configurabilità di un “diritto quesito” alla volumetria aggiuntiva oggetto di condono in caso di approvazione del PUG (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 febbraio 2025, n. 1158)
12 Marzo 2025