Pluralismo in tv. Per il Giudice amministrativo va adottato un criterio qualitativo e non quantitativo (TAR Lazio, sent. 04/02/2014, n.1392)

Per stabilire se una trasmissione di informazione rispetti i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità e pluralità dei punti di vista e parità di trattamento non è particolarmente significativo il numero degli esponenti di ciascun raggruppamento politico e la quantità di tempo a ciascuno di essi dedicata» essendo invece necessario verificare le concrete «modalità di conduzione del programma…con riferimento a criteri qualitativi» considerando ad esempio «quale trattamento sia stato riservato ai politici interessati…se una maggiore presenza dei rappresentanti di una certa forza politica possa trovare adeguata giustificazione dalle vicende interne a questa forza politica e in un determinato periodo…a quali informazioni politico-sociali l’opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento.

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