Con la sent. n. 206 la Corte costituzionale ha affermato che la «rigida previsione contenuta nella
risalente disciplina introdotta nel 1992», che assegna solo ai comuni la possibilità di indire pubblici
concorsi per il rilascio delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (NCC), deve
ritenersi «cedevole rispetto a successive leggi regionali che definiscano un assetto più articolato e
attuale, in funzione della tutela di un livello di interessi che riguarda importanti potenzialità di
sviluppo dell’intero territorio regionale».
La Corte con la sentenza n. 206 è tornata a giudicare il ricorso del governo avverso l’art. 1, co. 1 e co.
2, della legge della Regione Calabria numero 16 del 2023, dopo la pronuncia numero 137 del 2024,
con cui è stata dichiarata (a seguito di autorimessione) l’incostituzionalità del divieto di rilascio di
nuove autorizzazioni per il servizio di NCC, previsto dall’art. 10-bis, co. 6, del d.l. n. 135 del 2018.
Tale disposizione – ha precisato la sentenza – riveste una duplice portata normativa: da un lato,
infatti, alloca anche alla Regione Calabria la funzione relativa al rilascio delle autorizzazioni per il
servizio di NCC, dall’altro la disciplina attraverso una assegnazione diretta di tali autorizzazioni
alla Ferrovie della Calabria srl.
In particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che «il principio di sussidiarietà non si oppone, ma
anzi conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nell’ambito della propria competenza
legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio
regionale, quelle statali vigenti che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di
rilascio di autorizzazione al NCC».
E dal momento che è la «quasi totale assenza di vettori» il motivo che ha spinto il legislatore
regionale ad intervenire la norma risulta funzionale a potenziare il sistema complessivo del trasporto
non di linea, che «concorr[e] a dare “effettività” alla libertà di circolazione», con la sentenza n. 206
la Corte ha invece dichiarato l’incostituzionalità della previsione del rilascio delle autorizzazioni a
svolgere il servizio di NCC direttamente a Ferrovie della Calabria srl. Tale disciplina viola, infatti,
l’obbligo del pubblico concorso previsto dall’art. 8, co. 1, della legge n. 21 del 1992 e si pone in
contrasto con la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza», che assume carattere
trasversale e prevalente, fungendo «da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle
materie di loro competenza, concorrente o residuale», «sia pure nei limiti strettamente necessari per
assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta».