La Corte costituzionale ritiene costituzionalmente legittimi gli ambulatori istituiti dalla Regione Calabria per il trattamento della fibromialgia con il coinvolgimento del Terzo settore (Corte cost., sent. 30 ottobre – 17 dicembre 2024, n. 201)

Con sentenza n. 201 del 2024 la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni della legge della Regione Calabria n. 8 del 2024 che prevedono l’istituzione di ambulatori, anche multidisciplinari, che eroghino attività gratuita per lo screening, il trattamento e la gestione degli esiti della fibromialgia. Ciò in quanto, la medesima legge espressamente prevede che le relative prestazioni siano erogate senza «oneri di spesa a carico del bilancio regionale» ed entro i limiti delle risorse dello specifico fondo statale istituito nel 2021 (ex art. 1, co. 972, l. n. 234 del 2021-legge di bilancio 2022) e «finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia». In secondo luogo, la Corte ha riconosciuto, in via interpretativa, che le attività di collaborazione presso gli ambulatori multidisciplinari, nonché, più in generale, di supporto e aiuto ai pazienti, si riferiscono a tutti i soggetti di diritto privato che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, dunque, al riferimento operato dal legislatore regionale solo ad alcuni tipi di enti del Terzo settore debba attribuirsi un significato meramente esemplificativo.
Sono da ritenersi, invece, costituzionalmente illegittime le medesime previsioni regionali relative all’istituzione degli ambulatori per lo screening e il trattamento dell’elettrosensibilità, sindrome distinta dalla fibromialgia, in quanto non ancora riconosciuta quale patologia in senso tecnico dagli organismi internazionali e interni di ricerca medica.

Redazione Autore