Il Consiglio di Stato interviene sulle limitazioni imposte alla libertà di iniziativa economica in ragione della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 17 dicembre 2024, n. 10140)

Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di valutazione da parte dell’Amministrazione della
rilevanza storico-artistico-culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. e), D.Lgs. 42/2004 di otto
collezioni artistiche ospitate dalla Banca Popolare di Vicenza all’interno di Palazzo Thiene.
In particolare, il Codice dei Beni Culturali riserva all’ente preposto all’apposizione del vincolo
culturale un ampio margine di apprezzamento discrezionale, richiedente l’applicazione di
conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici.
Le disposizioni dettate in tema di vincolo culturale, osservano i Giudici di Palazzo Spada, non
contrastano con i principi costituzionali ed eurounitari di legalità, proporzionalità e di tutela del
diritto di proprietà e di impresa.
Ed infatti, in un equo contemperamento di interessi, ben può la libertà di iniziativa economica
privata essere sottoposta a limitazioni – legittime, idonee e proporzionate – a tutela del patrimonio
storico e artistico ex art. 9 Cost.
In una funzione di promozione della cultura e del sapere dettata dal Codice dei beni culturali,
l’apposizione del vincolo su beni che rivestano particolare interesse ai fini storico-artistici realizza
la previsione di cui all’art. 9 Cost.; la tutela del patrimonio storico e culturale prevale, quindi,
sull’iniziativa economica privata.
La tutela della proprietà, infatti, è un interesse meramente individuale che – se pure dotato di
copertura costituzionale, eurounitaria e convenzionale (art. 41 Cost; art. 1 prot. add. CEDU; art. 16
CDFUE) – cede il passo dinanzi a quello di carattere pubblicistico, volto alla tutela e promozione
della cultura e del sapere.

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