Anche il solo rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, beni o altra utilità, integra il delitto di riciclaggio (Cass. Pen., sez. II, sent. 9 dicembre – 15 gennaio 2021, n. 1750)

Il delitto di riciclaggio, sotto il profilo materiale, risulta integrato dal compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato.

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