Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28, per violazione degli artt. 5 e 117, comma 2, lett. g), Cost., nella parte in cui prevede l’obbligo di esposizione della bandiera della Regione Veneto all’esterno degli organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi. La disposizione impugnata invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa ponendosi in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni infatti non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale. Fondata è, peraltro, anche la censura di violazione dell’art. 5 Cost., nella parte in cui enuncia il principio di unità e indivisibilità della Repubblica. Va osservato che l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, costituzionalmente imposte come tratti che qualificano lo Stato-soggetto espressivo della comunità nazionale, comportano che le Regioni non possano avanzare la pretesa di affiancare imperativamente alla bandiera della Repubblica, configurata dalla Costituzione quale elemento simbolico “tipizzante”, i vessilli delle autonomie locali in tutte le ipotesi in cui il simbolo stesso sia chiamato a palesare il carattere “nazionale” dell’attività svolta da determinati organismi, enti o uffici.
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