L’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui, nel subordinare il diritto a prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona, fra i quali appunto l’assegno di maternità, al possesso di carta di soggiorno, non è incostituzionale, attesa la possibilità di applicare al caso specifico, la disciplina dettata dall’art. 34, comma 5, del decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che riconosce agli stranieri con permesso di soggiorno umanitario «i medesimi diritti» attribuiti dal decreto stesso ai titolari dello status di «protezione sussidiaria», tra i quali, ai sensi dell’art. 27, comma 1, è annoverato il diritto «al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria».
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