Il Giudice amministrativo ha condannato l’Università di Pavia alla restituzione dell’indebito, poiché è da considerarsi illegittima la richiesta di contribuzione da parte degli studenti pari alla quota esorbitante il limite del 20% che regola il rapporto che deve sussistere tra il gettito derivante dalla tassazione a carico degli studenti e il Fondo statale di finanziamento ordinario destinato alle università.
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