Le regole prudenziali dell’Unione europea in materia bancaria – in particolare sulle condizioni per computare le azioni nel capitale primario delle banche – non lasciano al legislatore nazionale alcuna facoltà di scelta tra le due presunte “opzioni”, ossia la limitazione quantitativa del rimborso del socio recedente e il suo rinvio, ma gli impongono di attribuire […]

