La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, in tema di diffamazione commessa attraversouna trasmissione televisiva in danno a più persone e aggravato dall’attribuzione alle stesse di unfatto determinato, ha stabilito che la competenza territoriale per connessione deve esseredeterminata in base al criterio suppletivo previsto dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.