In tema di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, il dedotto stato di indigenza da parte dell’imputato va escluso sulla base di considerazioni fondate sulle discordanze tra i redditi dichiarati in sede di separazione e quelli minori dichiarati al fisco, tali da far ritenere ragionevole la disponibilità di risorse maggiori di quelle denunciate, oltre alla ravvisata mancanza di coincidenza temporale tra il momento dell’interruzione dei versamenti e quello dell’inizio delle asserite difficoltà economiche.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di cittadinanza dell’Unione e di adesione a partiti politici(CGUE, Grande Sezione, 19 novembre 2024, C-808/21)
20 Dicembre 2024
La CEDU su condanne per proteste pacifiche in Russia: plurime violazioni della Convenzione (CEDU, sez. III, sent. 26 novembre 2024, ricc. nn. 49282/19 e 50346/19)
20 Dicembre 2024
La Corte EDU sulla libertà di espressione del giornalista(CEDU sez. I, sent. 21 novembre 2024, ric. n. 10987/14)
20 Dicembre 2024
L’integrazione degli stranieri si dimostra attraverso le relazioni sociali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2024, n. 28973)
20 Dicembre 2024
La Cassazione sui presupposti dell’adozione del maggiore di età (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 novembre 2024, n. 29684)
20 Dicembre 2024