La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di parità di trattamento (CGUE, Terza Sezione, 16 maggio 2024, C-27/23)

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano alla normativa di
uno Stato membro in forza della quale un lavoratore non residente non può percepire un assegno
familiare connesso all’esercizio, da parte sua, di un’attività subordinata in tale Stato membro per
un minore collocato in affidamento presso di lui con decisione giudiziaria e di cui egli assume la
custodia, mentre un minore che è stato oggetto di affidamento giudiziario e residente in detto
Stato membro ha il diritto di percepire tale assegno, che è versato alla persona fisica o giuridica
investita della custodia del minore in questione. La circostanza che il lavoratore non residente
provveda al mantenimento del minore collocato in affidamento presso di lui può essere presa in
considerazione nell’ambito della concessione di un assegno familiare a un simile lavoratore per
un minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare solo se la normativa nazionale
applicabile prevede una condizione del genere per la concessione di detto assegno ad un
lavoratore residente investito della custodia di un minore collocato in affidamento presso il suo
nucleo familiare.

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