L’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 12 e 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non
ostano a una normativa nazionale che, subordinando all’esistenza di un legittimo interesse privato
la ricevibilità di un ricorso di annullamento avverso la nomina di procuratori competenti ad
esercitare l’azione penale nei confronti dei magistrati, esclude, in pratica, che un tale ricorso possa
essere proposto da associazioni professionali di magistrati al fine di tutelare il principio
dell’indipendenza dei giudici.