La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di politica comune in materia di asilo e di immigrazione (CGUE, Quarta Sezione, 29 febbraio 2024, C-392/22)

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato
nel senso che il fatto che lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale di un cittadino di un paese terzo abbia proceduto, nei confronti di tali cittadini che
cercano di presentare una siffatta domanda alla sua frontiera, a respingimenti sommari nonché a
trattenimenti ai suoi valichi di frontiera non osta, di per sé, al trasferimento di detto cittadino verso
tale Stato membro. Il trasferimento di detto cittadino verso tale Stato membro è tuttavia escluso
qualora sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che egli potrebbe incorrere, al momento del
trasferimento o in seguito ad esso, nel rischio reale di essere sottoposto a siffatte pratiche e queste
ultime siano – a seconda delle circostanze, la cui verifica spetta alle autorità competenti e al giudice
eventualmente investito di un ricorso avverso la decisione di trasferimento – atte a porlo in una
situazione di estrema deprivazione materiale, di gravità tale da poter essere assimilata a un
trattamento inumano o degradante, vietato dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Il regolamento n. 604/2013, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti
fondamentali, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro che ha sollecitato la ripresa in
carico di un richiedente protezione internazionale da parte dello Stato membro competente e che
intende trasferire tale richiedente verso quest’ultimo Stato membro deve, prima di poter procedere
a tale trasferimento, prendere in considerazione tutte le informazioni fornitegli da detto richiedente,
in particolare per quanto riguarda l’eventuale esistenza di un rischio reale di essere sottoposto, al
momento di tale trasferimento o in seguito ad esso, a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di
detto articolo 4; lo Stato membro che intende procedere al trasferimento deve cooperare
all’accertamento dei fatti e/o verificarne la realtà; tale Stato membro deve astenersi dal procedere a
detto trasferimento qualora vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di trasferimento,
esista un rischio reale di siffatti trattamenti; detto Stato membro può nondimeno cercare di ottenere
dallo Stato membro competente garanzie individuali e, qualora tali garanzie siano fornite e appaiano
al contempo attendibili e sufficienti ad escludere qualsiasi rischio reale di trattamenti inumani o
degradanti, procedere al trasferimento.

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