L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto
della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e con
l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che uno Stato membro ha la facoltà di revocare lo status di rifugiato o decidere di non
riconoscerlo quando i fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la
sicurezza di tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della citata direttiva,
sono basati su atti o comportamenti di quest’ultimo precedenti al suo ingresso nel territorio di detto
Stato membro. È irrilevante che tali atti e comportamenti non costituiscano motivi di esclusione dallo
status di rifugiato espressamente previsti all’articolo 1, sezione F, della Convenzione relativa allo
status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954 e completata
dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, e all’articolo
12 di detta direttiva. Al fine di valutare, da un lato, il livello di gravità del pericolo che giustifichi la
revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di riconoscere tale status e, dall’altro, le conseguenze di
questa revoca o di questo rifiuto sulla situazione del rifugiato, non occorre fare riferimento ai
requisiti applicabili alla nozione di «pericolo per la sicurezza del paese», di cui all’articolo 33,
paragrafo 2, di tale convenzione, né alle gravi conseguenze che ne derivano per detto rifugiato.
Dall’esame dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95 non risultano
elementi tali da incidere sulla validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1,
TFUE e dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali.