La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di norme nazionali relative alle modalità di assegnazione delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale (CGUE, Ottava Sezione, 27 febbraio 2025, C 16/24)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che qualora uno Stato membro
abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali fondato
sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e soggetto
all’intervento del dirigente amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso non osta a che, se
un giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità dell’assegnazione, al giudice
in parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa
di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe
dovuto essergli assegnata, dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al
dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché verifichi la regolarità
dell’assegnazione iniziale della causa di cui trattasi e proceda eventualmente alla sua riassegnazione.
La regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di un controllo
giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale.

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