La Corte di Cassazione si pronuncia sulle verifiche demandate all’Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione nei casi di mandato di arresto emessi dal Regno Unito (Cass. Pen., sez. VI, 28 febbraio 2025 – 3 marzo 2025, n. 8851)

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito che, nei casi di mandato di arresto
emessi dal Regno Unito in base al cd. Accordo di partenariato del 24 dicembre 2020, sebbene
l’esigenza di assicurare la presenza fisica dell’interessato nel processo penale a suo carico nel Regno
Unito appaia astrattamente compatibile con le finalità proprie dello strumento di cooperazione, ciò
non esime l’autorità giudiziaria italiana, in quanto Stato dell’esecuzione, dalle verifiche ad essa
demandate sul piano sostanziale, ovvero del rispetto del principio di proporzionalità e della
sussistenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla
Convenzione EDU e/o dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; non avendo alcuna
rilevanza la circostanza che la Carta non sia applicabile al Regno Unito.
Ne consegue, pertanto, che l’esistenza di un rischio di violazione di uno di tali diritti fondamentali
può consentire all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di “astenersi dal dare seguito al
mandato d’arresto”.

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