La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento del giudice che disponga
automaticamente una misura più afflittiva, qualora sia accertata la non fattibilità tecnica delle
modalità di controllo, nei casi di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa con adozione delle particolari modalità di controllo previste
dall’art. 275-bis cod. proc. pen. Il giudice, pertanto, è tenuto a rivalutare la fattispecie concreta
applicando le regole generali di adeguatezza e proporzionalità al fine di aggravare o attenuare la
misura cautelare di carattere personale.