La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, in tema di delitti contro la pubblica
amministrazione, ha affermato che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili
ex art. 314 bis cod. pen. non interferisce e non costituisce Lex mitior rispetto alle condotte di
peculato per distrazione.
La nuova fattispecie di indebita destinazione interviene solo sulle condotte di “abuso
distrattivo” di fondi pubblici, finora sussunte nell’art. 323 cod. pen., cioè quelle consistenti
nel “mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche”,
pur sempre compatibili con i fini istituzionali dell’ente di appartenenza dell’agente
pubblico.