L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: non può essere constatato che sussistono, nello Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati dal capo III di tale regolamento, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il solo motivo che tale Stato membro ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di detti richiedenti. Una constatazione del genere può essere effettuata solo in esito ad un’analisi di tutti i dati pertinenti sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati.
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