La Cassazione penale si pronuncia in tema di misure di prevenzione e ha sancito che la qualificazione della pericolosità sociale può essere modificata dal giudice (Cass. pen., Sez. V, sent. 22/01/2025 (ud. 13.12.2024), n. 2734)

Nel procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, la qualificazione della pericolosità sociale può essere modificata dal giudice, anche in assenza di contestazione specifica nella proposta, purché poggi sugli stessi elementi di fatto e sia garantito un contraddittorio effettivo e congruo sulle questioni dedotte.

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