L’obbligo di applicare il disposto dell’art. 578 c.p.p. sussiste anche nel caso in cui il giudice di
merito, in sede di giudizio di rinvio disposto in ordine alla qualificazione giuridica del fatto,
ritenga sussistente il fatto di reato ascritto all’imputato, diversamente qualificandolo rispetto alla
contestazione per la quale era stata pronunziata condanna in primo grado e contestualmente
dichiari l’intervenuta prescrizione del delitto così ritenuto, maturata dopo l’indicata condanna, non
potendosi ritenere corretta la decisione di revoca delle statuizioni civili basata sul rilievo che non
ne sarebbe consentita la conservazione in quanto collegate ad un accertamento della responsabilità
per un delitto oggetto di riqualificazione.