La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che non integra il delitto di accesso
indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all’art. 391-ter
cod. pen., nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario una scheda sim al fine di metterla
a disposizione di un detenuto, non essendo consentita l’interpretazione analogica della norma
incriminatrice, in ragione dei principi della riserva di legge e di determinatezza della fattispecie.