La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di responsabilità solidale per i debiti fiscali di un terzo e principio del ne bis in idem (CGUE, Nona Sezione, 12 dicembre 2024, C-331/23)

L’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di proporzionalità,
dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che, per garantire
la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, prevede la responsabilità in solido oggettiva di un
soggetto passivo diverso da quello che sarebbe di norma debitore di tale imposta, senza tuttavia che
il giudice competente possa esercitare un potere di valutazione in funzione della partecipazione
delle diverse persone coinvolte in una frode fiscale, purché tale soggetto abbia la possibilità di
dimostrare di aver adottato ogni misura che può essergli ragionevolmente richiesta per garantire
che le operazioni da esso realizzate non facessero parte di tale frode. L’articolo 205 della direttiva
2006/112, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, dev’essere interpretato nel senso che esso
non osta a una disposizione nazionale che impone l’obbligazione solidale di assolvere l’imposta sul
valore aggiunto (IVA) a un soggetto passivo diverso da quello che sarebbe di norma debitore di tale
imposta, senza che si tenga conto del diritto di quest’ultimo alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta
a monte. L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere
interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente il cumulo delle
sanzioni penali e delle sanzioni amministrative di natura penale, derivanti da diversi procedimenti,
per fatti della stessa natura, che tuttavia hanno avuto luogo nel corso di esercizi fiscali successivi e
che costituiscono oggetto di procedimenti amministrativi di natura penale per un esercizio fiscale e
di procedimenti penali per un altro esercizio fiscale.

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