La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di indipendenza di un’autorità nazionale di risoluzione e di ricorsi avverso le sue decisioni (CGUE, Quarta Sezione, 12 dicembre 2024, C-118/23)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel
senso che: esso osta all’applicazione di una disposizione procedurale nazionale che impone al
giudice competente a conoscere dei ricorsi avverso una decisione dell’autorità nazionale di
risoluzione di adottare una misura di gestione della crisi, di riunire tutti i ricorsi proposti dinanzi ad
esso avverso tale decisione, qualora l’applicazione di detta disposizione sia contraria al diritto a che
la propria causa sia esaminata entro un termine ragionevole. L’articolo 85, paragrafo 3, della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE)
2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, in combinato disposto con
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che: qualora un giudice nazionale sia stato investito di più ricorsi avverso una decisione
dell’autorità nazionale di risoluzione di adottare una misura di gestione della crisi, uno dei quali sia
stato proposto da un organo dell’ente soggetto a una procedura di risoluzione, il rigetto di
quest’unico ricorso in quanto infondato non consente di ritenere che sia stato garantito il rispetto del
diritto a un ricorso effettivo nei confronti di qualsiasi altra persona interessata da tale decisione, che
abbia anch’essa impugnato la stessa decisione deducendo motivi che non siano stati presi in
considerazione nella sentenza pronunciata e che, in ogni caso, non siano stati oggetto di un dibattito
in contraddittorio che le consentisse di presentare la propria causa. L’articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva 2014/59, come modificata dalla direttiva 2019/879, deve essere interpretato nel senso che:
tale disposizione è applicabile in una situazione in cui l’autorità nazionale di risoluzione eserciti
anche funzioni di amministratore temporaneo, ai sensi dell’articolo 29 di tale direttiva, quale
modificata, o funzioni di garanzia dei depositi, ai sensi della direttiva 2014/49/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, di modo che
essa impone di adottare disposizioni strutturali per garantire l’indipendenza operativa di tale
autorità ed evitare conflitti di interesse in relazione a tali funzioni. L’articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva 2014/59, come modificata dalla direttiva 2019/879, deve essere interpretato nel senso che:
qualora l’autorità nazionale di risoluzione eserciti anche «funzioni di vigilanza» o «altre funzioni»,
ai sensi di tale disposizione, e in assenza di regole interne scritte volte a garantire l’indipendenza
operativa di tale autorità nonché la prevenzione dei conflitti di interesse tra le sue funzioni di
risoluzione e le altre sue funzioni, il rispetto di tali requisiti può tuttavia risultare dall’introduzione
di misure, organizzative e di altro tipo, sufficienti a tal fine. Detta disposizione non implica tuttavia
né che le decisioni relative alle funzioni di risoluzione e quelle relative alle altre funzioni di detta
autorità siano adottate da organi decisionali diversi, né che alle aree funzionali interne della
medesima autorità sia impedito di fornire servizi di sostegno sia al personale assegnato alle funzioni
di risoluzione sia a quello assegnato ad altre funzioni, fatte salve le norme in materia di segreto
professionale. Qualora esistano regole interne scritte previste dalla medesima disposizione, la
mancata pubblicazione delle stesse non comporta automaticamente l’invalidità delle decisioni
adottate dall’autorità di risoluzione ma implica, eventualmente, in caso di ricorso avverso una
decisione di tale autorità, che spetti a quest’ultima dimostrare che tali regole sono state rispettate, di
modo che detta decisione è stata adottata esclusivamente al fine di conseguire uno o più obiettivi
della risoluzione.

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