L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a un posto di notaio‑avvocato, a condizione che detta normativa persegua un obiettivo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e che, nel contesto legislativo in cui quest’ultima si colloca e alla luce di tutte le situazioni alle quali essa si applica, detta normativa sia appropriata e necessaria al conseguimento di tale obiettivo.
Post correlati
Dichiarata illegittima l’automatica applicazione della misura cautelare personale più afflittiva nei casi di non fattibilità tecnica delle particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.(Cass. Pen., sez. V, 29 gennaio 2025 – 28 febbraio 2025, n. 8379 )
12 Marzo 2025
La Corte di Cassazione si pronuncia sulle verifiche demandate all’Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione nei casi di mandato di arresto emessi dal Regno Unito (Cass. Pen., sez. VI, 28 febbraio 2025 – 3 marzo 2025, n. 8851)
12 Marzo 2025
Secondo la Cassazione le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 2 marzo 2025, n. 5496)
12 Marzo 2025
Le Sezioni Unite della Cassazione riconoscono il risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco (Cassazione Civile, ord. 6 marzo 2025, n. 5992)
12 Marzo 2025
In tema di configurabilità di un “diritto quesito” alla volumetria aggiuntiva oggetto di condono in caso di approvazione del PUG (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 febbraio 2025, n. 1158)
12 Marzo 2025