La Corte di Giustizia si pronuncia sull’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza (CGUE, Grande Sezione, 15 ottobre 2024, C-144/23)

L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una
giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di
diritto interno decida, nell’ambito di un procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di
un ricorso per revisione (revizija) il cui esito dipende dall’importanza della questione di diritto
sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme
del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione
senza aver valutato se essa fosse tenuta a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa
all’interpretazione o alla validità di una disposizione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno di
tale istanza. L’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una giurisdizione
nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno
deve esporre, nella decisione con la quale respinge un’istanza di autorizzazione di un ricorso per
revisione (revizija) contenente una richiesta di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una
questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione, i
motivi per i quali essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione non è rilevante
ai fini della soluzione della controversia, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi
è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, o che l’interpretazione corretta del diritto
dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Redazione Autore