La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno Stato membro (CGUE, Terza Sezione, 17 ottobre 2024, C-156/23)

L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che impone
all’autorità amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno basato sul diritto
nazionale e, di conseguenza, accerta che il cittadino di un paese terzo interessato si trova in
situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, di assicurarsi del
rispetto del principio di non respingimento, riesaminando, alla luce del principio in parola, la
decisione di rimpatrio adottata in precedenza nei confronti di tale cittadino nell’ambito di un
procedimento di protezione internazionale e la cui sospensione è terminata a seguito di un siffatto
rigetto. L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 5
di quest’ultima, nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali, deve essere interpretato nel senso che impone ad un giudice nazionale, investito del
controllo di legittimità di un atto con il quale l’autorità nazionale competente ha respinto una
domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale, e, così facendo, ha posto fine alla
sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata precedentemente nell’ambito di
un procedimento di protezione internazionale, di rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del
principio di non respingimento risultante dall’esecuzione di quest’ultima decisione, sulla base degli
elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti in esito a un procedimento
in contraddittorio.

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