La Corte di Cassazione ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può concedere la
sospensione condizionale della pena se richiesta a seguito della riduzione della pena di un
sesto dovuta alla mancata impugnazione della sentenza resa all’esito di un giudizio
abbreviato, a norma dell’art. 442, comma 2-bis c.p.p., che consenta di rientrare nei limiti di
cui all’art. 163 cod. pen.