La Corte di Cassazione ha chiarito che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
ex art. 131 bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 8 giugno
2001 n. 231 per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti
sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di
responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della
persona fisica che ponga in essere il reato presupposto.