Procreazione medicalmente assistita e status detentionis: il delicato bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti ed esigenze di sicurezza (nota a Cass., sez. II, 13 ottobre 2023, n. 5182)

Il diritto di accedere a programmi di procreazione medicalmente assistita è tutelato in via diretta dalla Costituzione, poiché la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce espressione della fondamentale libertà di autodeterminazione dell’individuo, essenziale per favorire lo sviluppo della sua personalità «sia come singolo sia nelle formazioni sociali» (art. 2 Cost.).

La riconosciuta importanza del rapporto di coppia ai fini della realizzazione del singolo implica, di riflesso, l’esigenza di favorire le relazioni affettive anche quando esse coinvolgono soggetti privati della libertà personale.

Il diritto di ricorrere a tecniche di procreazione artificiale — pur avendo rilevanza costituzionale — resta, tuttavia, fortemente limitato nelle ipotesi di detenzione in carcere, mentre trova spazi di tutela decisamente più ampi nei casi in cui l’interessato è ristretto presso il proprio domicilio, in espiazione di pena o in regime cautelare.

Anche la Corte costituzionale ha costantemente ribadito la impossibilità di comprimere irragionevolmente la tutela dei diritti fondamentali della persona in vinculis. È accaduto, di recente, in occasione della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18 ord. pen., con la quale si è inteso salvaguardare lo svolgimento delle relazioni affettive anche in contesti fortemente costrittivi. Tale pronuncia inevitabilmente rafforza il convincimento che il diniego di accedere ad un programma di procreazione medicalmente assistita, opposto al detenuto affetto da infertilità, può tradursi in un trattamento ingiustificatamente discriminatorio e, in quanto tale, contrario al principio di umanizzazione della pena.

The right to access medically assisted procreation programs is directly protected by the Constitution, since the choice to become parents and form a family constitutes an expression of the fundamental freedom of self-determination of the individual, essential to the development of his personality « both as an individual and in social formations » (art. 2 of the Constitution).

The recognized importance of the couple’s relationship for the fulfillment of the individual implies, as a consequence, the need to encourage emotional relationships even when they involve subjects deprived of personal freedom.

The right to make use of artificial procreation techniques – despite having constitutional relevance – remains, however, severely limited in cases of detention in prison, while it finds much wider scope for protection in cases in which the interested party is confined to his own home, while serving a sentence or under precautionary measures.

The Constitutional Court has also constantly reiterated the impossibility of unreasonably restricting the protection of the fundamental rights of the person in vinculis. It happened recently, on the occasion of the declaration of unconstitutionality of the art. 18 ord. pen., with which the aim was to safeguard the development of emotional relationships even in highly restrictive contexts. This ruling inevitably reinforces the belief that the denial of access to a medically assisted procreation programme, given to a prisoner suffering from infertility, can translate into unjustifiably discriminatory treatment and, as such, contrary to the principle of humanisation of punishment.