Diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, l’ordinanza di rigetto può essere impugnata unitamente alla sentenza nel solo caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione (Cass. Pen. Sez. III, 7 giugno-27 agosto 2024, n. 33152)

L’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa può
essere impugnata unitamente alla sentenza nel solo caso di reati perseguibili a querela
soggetta a remissione. Solo in questo caso, infatti, il giudice può disporre la sospensione del
processo ex art. 129 bis c.p.p., per consentire Io svolgimento dei programmi di giustizia
riparativa.

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