Da un’analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e di altri organi internazionali sui diritti umani emerge che gli individui soccorsi in mare da navi private sono sotto la giurisdizione de jure dello Stato della bandiera ai sensi dei trattati internazionali sui diritti umani, in virtù del principio della giurisdizione esclusiva dello Stato della bandiera sulle proprie navi, sancito dal diritto internazionale del mare; e che tuttavia, in questo caso, la portata e natura degli obblighi di protezione delle persone soccorse, e in particolare l’obbligo di protezione dal refoulement, è definita dagli obblighi posti in capo allo Stato della bandiera dalle norme internazionali settoriali sul soccorso in mare. Su tali basi, si valuta criticamente l’affermazione della Corte di Cassazione nella sentenza sul caso Asso 28 secondo cui la qualifica di diritto interno del comandante di una nave privata come “incaricato di pubblico servizio” comporta automaticamente la giurisdizione dell’Italia sui migranti da questa soccorsi ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la sua responsabilità internazionale per la condotta del comandante contraria al principio di non-refoulement.
A survey of the relevant case-law of the European Court of Human Rights and other Treaty Bodies shows that persons rescued by a private vessel in the high seas are “within the jurisdiction of the flag State”, based on the law-of-the sea “flag State jurisdiction” principle; however, in this case the human rights obligations of the flag State will not exceed nor alter those incumbent upon it towards its vessels under the law of the sea. In the light of this, the Author critically assesses the assertion by the Italian Court of Cassation in the “Asso 28” case that the domestic law qualification of the ship master as “incaricato di pubblico servizio” automatically involves the jurisdiction of the flag State on the human rights of the rescued migrants for the purposes of the non-refoulement principle.