La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di domanda di protezione internazionale (CGUE, Grande Sezione, 18 giugno 2024, C-753/22)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, nonché l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 33, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: qualora l’autorità competente di uno Stato membro non possa avvalersi della facoltà, conferita da quest’ultima disposizione, di respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente al quale un altro Stato membro ha già concesso tale protezione, in ragione di un grave rischio che il suddetto richiedente sia sottoposto, in tale altro Stato membro, ad un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tale autorità deve procedere ad un nuovo esame individuale, completo ed aggiornato di tale domanda nell’ambito di una nuova procedura di protezione internazionale condotta conformemente alle direttive 2011/95 e 2013/32. Nell’ambito di tale esame, detta autorità deve nondimeno tenere pienamente conto della decisione di tale altro Stato membro di concedere una protezione internazionale al suddetto richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione.

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