“Decreto Priolo” e revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.: è incostituzionale nella parte in cui le misure governative a tutela dell’occupazione e degli impianti di interesse strategico nazionale non siano disposte per un tempo limitato (36 mesi) (Corte cost., sent. 7 maggio – 13 giugno 2024, n. 105)

Con sentenza n. 105 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 104 bis, co. 1 bis. 1, norme att. cod. proc. pen. – come introdotto dall’art. 6 del d. l. n. 2 del 2023 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, c. d. decreto Priolo), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17 – nella parte in cui non prevede che le “misure di bilanciamento” che il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, può adottare al fine di tutelare gli interessi economici nazionali e la salvaguardia dell’occupazione, si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi. Soprattutto a seguito della revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost., infatti, una disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria di tutela della salute e dell’ambiente (cfr. “decreto Ilva” ovvero d. l. n. 207 del 2012, come convertito, che consente al Ministro dell’Ambiente [e della sicurezza energetica] di autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva per un termine massimo di trentasei mesi), in relazione ad attività produttive di interesse strategico nazionale, è costituzionalmente legittima solo se temporanea. Pertanto, misure governative che impongono la prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico per l’economia nazionale o la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonostante il sequestro degli impianti ordinato dall’autorità giudiziaria, sono costituzionalmente legittime soltanto per il tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale.

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