La Corte di Giustizia si pronuncia sullo stato di diritto e sui ricorsi delle organizzazioni di giudici europei avverso la decisione del Consiglio che ha approvato il piano per la ripresa e la resilienza della Polonia (TUE, grande chambre, 04 juin 2024, da T-530/22 a T-533/22)

Le organizzazioni ricorrenti non sono legittimate ad agire né in nome proprio né in nome dei giudici
di cui difendono gli interessi. Il Tribunale constata che nessuna disposizione di legge relativa al
dispositivo attribuisce loro tale facoltà procedurale. Analogamente, il fatto che esse intervengano
come interlocutori regolari delle istituzioni dell’Unione sulla questione dell’indipendenza
giudiziaria non giustifica la loro legittimazione ad agire. Il Tribunale sottolinea che la sua decisione
non incide sull’obbligo della Polonia di rimediare al più presto agli inadempimenti constatati dalla
Corte in relazione alla crisi dello Stato di diritto e sulla possibilità per gli Stati membri e le istituzioni
dell’Unione di proporre ricorso contro tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, dagli organi e
dagli organismi dell’Unione che mirano a produrre effetti giuridici vincolanti, senza dover
dimostrare un interesse ad agire. Spetta inoltre alla Commissione agire per contribuire a garantire il
rispetto del valore dello Stato di diritto da parte della Polonia.

Redazione Autore