È affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del
contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per carenza della prescritta
condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in
cui il giudice abbia consentito l’interlocuzione delle parti solo sulla questione della
procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell’imputazione da parte
del pubblico ministero, mediante la contestazione di un’aggravante idonea, in astratto, a
rendere il reato procedibile d’ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della
pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative
intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione
suppletiva di un’aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le
sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la
plausibilità della contestazione suppletiva medesima).