La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di riconoscimento dello status di rifugiato (CGUE, Terza Sezione, 29 febbraio 2024, C-222/22)

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che
subordina il riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito di una domanda reiterata, ai sensi
dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale, fondata su un rischio di persecuzioni derivante da circostanze che il
richiedente stesso ha determinato dopo la partenza dal paese d’origine, alla condizione che tali
circostanze costituiscano l’espressione e la continuazione di una convinzione del richiedente già
manifestata in tale paese.

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