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> Blog > Fascicoli > Numero 1/2024 > La necessaria determinatezza delle fattispecie di pericolosità e la tutela del diritto di difesa nel procedimento di prevenzione
FascicoliNumero 1/2024

La necessaria determinatezza delle fattispecie di pericolosità e la tutela del diritto di difesa nel procedimento di prevenzione

Di
Giuseppe Della Monica
Pubblicato: 27 Febbraio 2024
5 Min di lettura
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La nota sentenza “De Tommaso”, emessa dalla Corte EDU il 23 febbraio 2017, ha scosso il sistema della prevenzione, censurando la vaghezza e l’imprecisione sia delle previsioni descrittive di alcune delle categorie di pericolosità generica sia delle prescrizioni che possono essere imposte al destinatario della misura della sorveglianza speciale, con gli inevitabili riflessi anche sulle norme incriminatrici che puniscono la violazione di tali prescrizioni.

Sulla scia di tale pronuncia è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità della previsione che consentiva l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti delle persone « abitualmente dedite a traffici illeciti », imponendo, di conseguenza, la verifica della perdurante validità dei provvedimenti — pur se già divenuti definitivi — basati su quella fattispecie di pericolosità.

Al di là degli effetti giuridici di più immediata evidenza, le due pronunce hanno chiaramente messo in luce la necessità di assicurare, anche nel settore della prevenzione, una lettura “tassativizzante” delle norme di riferimento, al fine di garantire la prevedibilità delle conseguenze connesse alla loro applicazione. L’esigenza di una idonea « base legale » è strettamente correlata, però, anche all’effettiva tutela del diritto di difesa, il cui esercizio è evidentemente condizionato dal grado di definizione del thema probandum, a sua volta dipendente dalla puntualità e dalla chiarezza della disposizione normativa che individua i presupposti per l’adozione della misura.

In definitiva, l’esigenza di determinatezza imposta dalla Corte europea — e ribadita, poi, dalla Corte costituzionale — è funzionale alla formulazione di una proposta applicativa della misura di prevenzione in cui venga chiaramente individuata la fattispecie di pericolosità che si ritiene configurabile nel caso concreto, con l’indicazione dei fatti che giustificano quella determinazione. Affinché sia adeguatamente tutelato il diritto di difesa, occorre, tuttavia, garantire al proposto la facoltà di confrontarsi, sin dall’avvio del procedimento, con i dati di fatto rilevanti ai fini del giudizio, per poter preparare e sviluppare, su quei dati, un contraddittorio congruo, capace, cioè, di incidere effettivamente sulla pronuncia in ordine all’applicazione o meno della misura di prevenzione.

The well-known “De Tommaso” decision, issued by the ECtHR on 23 February 2017, shook the prevention system, criticizing the vagueness and imprecision both of the descriptive previsions of some of the categories of generic danger and of the prescriptions that can be imposed on the subject of the special surveillance measure, with the inevitable consequences also on the incriminating rules that punish the violation of these provisions.

In the wake of this ruling, the Constitutional Court decision no. 24 of 2019, which declared the illegitimacy of the provision which allowed the application of personal and financial prevention measures towards people “habitually engaged in illicit trafficking”, consequently requiring the verification of the continuing validity of the measures – even if they have already become definitive – based on that type of danger.

Beyond the more immediately evident legal effects, the two rulings have clearly highlighted the need to ensure, even in the prevention sector, a “peremptory” reading of the reference rules, in order to guarantee the predictability of the consequences connected to the their application. The need for a suitable “legal basis” is also closely related, however, to the effective protection of the right of defence, the exercise of which is evidently conditioned by the degree of definition of the thema probandum, which in turn depends on the punctuality and clarity of the regulatory provision which identifies the conditions for the adoption of the measure.

The need for specificity imposed by the European Court – and then reiterated by the Constitutional Court – is functional to the formulation of a proposal for the application of the prevention measure in which the type of danger considered to be configurable in the specific case is clearly identified, with an indication of the facts justifying that determination.

In order for the right of defense to be adequately protected, it is necessary, however, to guarantee the proposed defense the right to deal, right from the start of the proceedings, with the factual data relevant to the judgment, in order to be able to prepare and develop, on those data, a adequate capacity of effectively influencing the ruling regarding the application or otherwise of the prevention measure.

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